Descrizione
Con Deliberazione del Consiglio comunale 21/03/2012, n. 22 è stato istituito il "Fondo compensativo pressione fiscale" al fine di intervenire con strumenti di carattere socio assistenziale volti a minimizzare l'impatto della crescente pressione fiscale complessiva, attribuendo un contributo compensativo ai soggetti più bisognosi individuando questi ultimi sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
In particolare tale deliberazione ravvisava la necessità di intervenire con strumenti di carattere socio assistenziale volti a minimizzare l'impatto della crescente pressione fiscale complessiva, attribuendo un contributo compensativo ai soggetti più bisognosi individuando questi ultimi sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Con Deliberazione del Consiglio comunale 18/07/2016, n. 47 venivano invece modificati i criteri di concessione del contributo.
In Comune di Bra …
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Approfondimenti
Il contributo sarà pari, di norma, all’intera addizionale pagata e/o trattenuta al richiedente. Qualora la somma dei contributi complessivamente calcolati sia superiore al limite annuo di 12.355,00 € i singoli contributi saranno ridotti in modo proporzionale al rapporto tra i 12.355,00 € e l’ammontare complessivo dei contributi massimi calcolati.
Il contributo in oggetto sarà pagato unicamente attraverso bonifico bancario o postale, presso i conti indicati nella domanda di contributo.
Possono richiedere l'accesso al fondo i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di Bra al momento della presentazione della domanda, che abbiano effettivamente versato l’addizionale comunale all’Irpef al Comune di Bra nell’anno di riferimento. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dovrà essere inferiore alla soglia determinata in 18.000 € per i nuclei familiari pluricomposti e 19.000 € per i nuclei familiari monocomposti.
Sono esclusi dal contributo i soggetti che possiedono altri immobili oltre all'abitazione principale e relative pertinenze o che posseggano abitazioni principale censite al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Tale esclusione opera anche nel caso in cui gli immobili suddetti (immobili diversi dall'abitazione principale o immobili di pregio) siano posseduti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente.